Ristrutturare casa a costo zero
28 Gennaio 2021
Misure agevolate adatte a ogni esigenza. Le regole e le risposte ai lettori di Angelo Di Fraia, O.D.C.E.C. Napoli Nord
È di 34 pagine la guida al Super-Ecobonus pubblicata dall’Agenzia dell’Entrate. Un vero manuale di istruzioni per i contribuenti che devono orientarsi tra le numerose e importanti novità introdotte attraverso il testo del DL n. 34/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020.
Il cosiddetto decreto Rilancio ha introdotto, tra le varie misure volte a fronteggiare l’emergenza Covid-19, anche una nuova agevolazione fiscale per i proprietari e detentori di immobili, confermando l’avvio dell’ecobonus del 110%.
Come districarsi tra le varie misure? Le misure, almeno in teoria, dovrebbe consentire ai soggetti che effettuano determinati lavori, di eseguirli a costo zero. Si tratta principalmente di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e, nello specifico, sono tre interventi: opere di isolamento termico riguardanti l’involucro dell’edificio; sostituzione, in un condominio, degli impianti di climatizzazione invernale con un impianto centralizzato che sia almeno di classe A o a pompa di calore o a microgenerazione; sostituzione, in edifici unifamiliari, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici.
L’agevolazione, che consente di detrarre l’intero importo della spesa sostenuta con un beneficio aggiuntivo del 10%, si applica non solo ai lavori espressamente indicati nel decreto Rilancio, ma a tutti quelli di riqualificazione energetica qualora abbinati a quelli trainanti. Inoltre se abbinati a lavori di isolamento termico o di sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione, rientreranno nell’ecobonus del 110% anche le spese di sostituzione di serramenti e infissi; schermature solari; caldaie a biomassa; caldaie a condensazione di classe A; lavori di riqualificazione globale dell’edificio. In tutti i casi, i lavori eseguiti dovranno assicurare la riduzione di almeno due classi energetiche dell’edificio o il raggiungimento della classe energetica più alta, requisito da garantire mediante attestato di prestazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato. Il contribuente può usufruire del bonus mediante tre distinte modalità: nella dichiarazione dei redditi; mediante uno sconto in fattura; attraverso una cessione del credito alle imprese che hanno effettuato i lavori o a intermediari finanziari.
Per chi volesse optare per la detrazione in dichiarazione dei redditi, il decreto Rilancio riduce i tempi di recupero, fissando in 5 anni il lasso temporale previsto per la fruizione della detrazione, ovvero offre la possibilità di detrarre dall’imposta lorda le spese sostenute in 5 quote annuali di pari importo. Alla modalità ordinaria si affianca poi l’introduzione del doppio meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura. Il contribuente potrà cedere la detrazione al fornitore dei lavori, in cambio di uno sconto sulla spesa sostenuta. La ratio è consentire ai contribuenti di effettuare i lavori di riqualificazione energetica a costo zero. Il fornitore avrà a sua volta la possibilità di cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari compresi. Si potrà rivolgere alla banca anche il contribuente che ha sostenuto le spese, nel caso in cui fosse difficile accedere all’opzione dello sconto in fattura.
Ovviamente non esiste una scelta che in assoluto possa definirsi migliore delle altre. Ogni scelta, infatti, deve essere valutata in relazione alle specifiche caratteristiche personali del soggetto beneficiario. Le tre opzioni di utilizzo del bonus, infatti, sono state pensate proprio per venire incontro alle diverse esigenze dei soggetti che decidono di effettuare interventi sui propri immobili. Tuttavia, nel caso il contribuente dovesse optare per l’utilizzo in dichiarazione dei redditi, deve fare attenzione a verificare di essere fiscalmente capiente, e cioè avere imposta IRPEF da pagare in dichiarazione almeno pari o superiore alla quota annuale detraibile. Solo in questo caso, infatti, la detrazione verrà recuperata per intero. Qualora, invece, l’importo delle imposte risulti essere inferiore alla quota annuale del bonus, il contribuente si trova in una situazione di “incapienza” fiscale. Ed è in questa situazione che il contribuente deve pensare di usufruire di una delle altre opzioni disponibili tra lo sconto in fattura e la possibilità di cedere il credito di imposta.
Le spese detraibili con l’ecobonus dovranno essere pagate per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e dovranno indicare pena la decadenza dal beneficio, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento.
I contribuenti titolari di reddito d’impresa invece, non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico. Per loro sarà sufficiente conservare idonea documentazione per la prova delle spese.
di Angelo di Fraia